Art. 20 — Retribuzione soggetta a contributo
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Con effetto dal 1 gennaio 1961 il contributo complessivo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e al Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e' versato cumulativamente dalle aziende all'Istituto nazionale, della previdenza sociale ed e' dovuto sui seguenti elementi retributivi:
- a)retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di contingenza;
- b)assegni ad personam quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile precedentemente goduta e quella, stabilita o da successive disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;
- c)elementi accessori spettanti con continuita' e stabiliti in misura fissa, ancorche' in percentuale della retribuzione per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o da accordi aziendali pubblicati negli albi delle aziende, portati a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- d)13ª mensilita';
- e)compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;
- f)qualsiasi altro emolumento, che non sia compreso nelle precedenti lettere, tranne:
- 1)i compensi per lavoro straordinario prestati in occasione di feste, fiere e simili; disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili;
- 2)i compensi corrisposti per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festivita', per ferie e riposi non goduti;
- 3)l'indennita' di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (60 per cento);
- 4)l'indennita', di caropane per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;
- 5)l'indennita' di concorso pasti per la parte eccedente l'ammontare della indennita' sostitutiva di mensa;
- 6)gli assegni ad personam, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera, b) del presente articolo;
- 7)le somme corrisposte per rimborso di spesa o per generose elargizioni fatte una volta tanto. Sono da ritenersi generose elargizioni quelle erogate, non per accordi comunque raggiunti fra le direzioni aziendali e il personale, o per costante consuetudine, ma per libera determinazione delle aziende nell'esercizio dei loro poteri di amministrazione. L'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e l'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, sono abrogati.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 dicembre 1971
