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I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dopo la decorrenza della pensione o, nel caso di pensione di vecchiaia differita ai sensi dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, dopo il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione stessa, danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto, purche':
- a)siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e qualora si tratti di pensione per invalidita', il pensionato abbia compiuto l'eta' di 60 anni se uomo e di 55 anni se donna;
- b)sia accertata la perdita della residua capacita' di guadagno qualora trattasi di pensionato per invalidita'. I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento. I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. La relativa misura si determina applicando la percentuale meno elevata, comune ad ambo i sessi, stabilita per la liquidazione delle pensioni dalle lettere a) e b) dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni. I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo, sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa. Se la pensione in atto risulta maggiorata di un'integrazione per portarla al trattamento minimo, l'integrazione stessa deve essere diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte.
Testo in vigore dal 11 settembre 1962 al 30 aprile 1968
