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L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facolta' di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla pensione supplementare e' subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. La pensione supplementare:
- a)decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
- b)si determina applicando ai contributi di cui al primo comma la percentuale indicata nel quarto comma del precedente articolo 4 e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni;
- c)e' aumentata di un decimo del suo importo per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952 n. 218;
- d)e' maggiorata ai sensi dell'articolo 3 della precita legge n. 218. I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4. La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione. In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa. Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti. E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.
Testo in vigore dal 11 settembre 1962 al 30 aprile 1968
