Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Famiglia

Matrimonio

Sottovoce della voce 082 nella classificazione del Massimario

53 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 28 aprile 2026

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Massime della Corte di cassazione

53 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente. Le prime 50 in questa pagina, le altre nelle successive.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11599/2026

    Rapporti patrimoniali tra coniugi › Comunione legale › Scioglimento

    Scioglimento legale della comunione - Bene immobile fruttifero - Riconoscimento dei frutti - Decorrenza - Data di proposizione della domanda di scioglimento - Fondamento.

    In caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione.

    Rv. 677930-01Rassegna di marzo 2026, p. 184Art. 192 c.c. · Art. 194 c.c. · Art. 820 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11599/2026

    Rapporti patrimoniali tra coniugi › Comunione legale › Oggetto › Acquisti

    Comunione legale tra coniugi - Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio - Compravendita a cui l’altro coniuge participa come proprietario venditore - Esclusione dalla comunione - Condizioni - Dichiarazione circa la natura personale dell’acquisto, ex art. 179 c.c., primo comma, lett. c), d), f) - Dichiarazione del coniuge venditore, non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c. - Necessità - Dichiarazione del coniuge venditore, non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c. - Non sufficienza - Condizioni.

    Rapporti patrimoniali tra coniugi › Comunione legale › Oggetto › Esclusioni › Beni personali

    In costanza di comunione legale tra coniugi, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno di essi, consistente in una compravendita a cui l'altro partecipi in qualità di comproprietario venditore, affinché il bene sia escluso dalla comunione ex art. 179 c.c., è necessario che l'atto rechi sia la dichiarazione del coniuge acquirente circa la natura personale dell'acquisto ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), sia la dichiarazione del coniuge (co- venditore) non acquirente, resa ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c., dovendo quest'ultima ritenersi condizione necessaria, ma non sufficiente, per escludere dalla comunione il bene medesimo, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale dell'acquisto (richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura), ma anche l'effettiva sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dall'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), c.c.

    Rv. 677930-02Rassegna di marzo 2026, p. 184Art. 179 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11635/2026

    Scioglimento › Divorzio › Obblighi › Verso l'altro coniuge › Assegno

    Assegno divorzile - Figli minorenni - Genitore collocatario - Onere sul predetto della corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest'ultimo – Condizioni.

    In tema di assegno divorzile, il genitore collocatario può essere onerato del mantenimento ordinario per i figli minori in via esclusiva o permanente anche mediante la corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest'ultimo, nel caso in cui, ancorchè non ricorra una condizione di non autosufficienza economico-reddituale non dovuta ad inerzia colpevole, sia ravvisabile l'interesse della prole a conservare rapporti costanti con il genitore non collocatario meno abbiente in un ambiente adeguato ed idoneo a garantire la condizione di vita goduta presso il genitore collocatario e quindi senza indurre una situazione di palese disagio od una difficoltà rilevante nell'esercizio del diritto della prole alla genitorialità, in misura che sia proporzionata al caso concreto ed ai reali bisogni della prole.

    Rv. 678195-01Rassegna di marzo 2026, p. 108Art. 337-ter c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11335/2026

    Scioglimento › Divorzio

    Riconoscimento delle decisioni straniere - Obbligazioni alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 4 del 2009 - Nozione - Individuazione - Criteri.

    In tema di riconoscimento delle decisioni straniere, ai sensi del Regolamento (CE) n. 4 del 2009, rientrano nella nozione di obbligazioni alimentari tra persone che sono state coniugate, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dal diritto nazionale, sia gli obblighi di corresponsione di un assegno periodico, sia l'attribuzione di una somma una tantum, sia l'attribuzione di un bene in proprietà, sia l'assunzione di obblighi di garanzia reale o personale, purché, secondo un approccio di tipo funzionale, venga accertato che la prestazione è diretta a garantire il sostentamento del coniuge bisognoso e che l'ammontare della stessa è determinato prendendo in considerazione le esigenze e le risorse di ciascuno dei coniugi, mentre esulano da tale nozione le prestazioni che attengono unicamente alla ripartizione tra le parti della proprietà di beni.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile

    Rv. 677838-01Rassegna di marzo 2026, p. 105Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11335/2026

    Scioglimento › Divorzio

    Riconoscimento delle decisioni straniere - Obbligazioni alimentari - Mancato riconoscimento ex art. 24 del Regolamento (CE) n. 4 del 2009 - Incompatibilità della decisione con altra resa tra le stesse parti nello Stato richiesto - Individuazione dell’incompatibilità - Criteri.

    In tema di riconoscimento delle decisioni straniere in materia di obbligazioni alimentari, ai fini dell'applicabilità dell'ipotesi di mancato riconoscimento previsto dall'art. dall'art. 24, lett. c), del Regolamento (CE) n. 4 del 2009 per incompatibilità tra la decisione da riconoscere ed altra resa tra le stesse parti nello Stato richiesto, occorre verificare se le due pronunce producono effetti giuridici che si escludono reciprocamente, ciò che non accade qualora, a prescindere dai meri effetti economici, le statuizioni riguardano controversie tra loro del tutto distinte, oppure quando la decisione da ultimo adottata tiene conto dell'esistenza di quella precedente e dell'accordo delle parti in merito ad essa, coordinando le proprie statuizioni alle sorti della medesima e del relativo giudizio.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile

    Rv. 677838-02Rassegna di marzo 2026, p. 105Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11074/2026

    Rapporti patrimoniali tra coniugi › Fondo patrimoniale › Esecuzione sui beni e frutti

    Fondo patrimoniale - Azione revocatoria e azione esecutiva sui beni e frutti del fondo - Differenza dei presupposti - Conseguenze.

    In tema di fondo patrimoniale, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto costitutivo del fondo non coincidono con quelli dell'azione esecutiva sui beni e frutti che lo compongono, con la conseguenza che il creditore in revocatoria non deve provare che il debito era stato contratto per i bisogni della famiglia cui il fondo è finalizzato.

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Conservazione della garanzia patrimoniale

    Rv. 678630-01Rassegna di marzo 2026, p. 273Art. 2901 c.c. · Art. 167 c.c. · Art. 170 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8793/2026

    Rapporti patrimoniali tra coniugi › Comunione legale › Scioglimento

    Rapporti patrimoniali tra coniugi - Attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale - Irripetibilità - Conseguenze - Azione ex art. 2041 promossa da un coniuge per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato - Onere della prova - Contenuto.

    In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., e sono, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa; ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l'onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) o che l'apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, senza che rilevi, a tal fine, la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell'altro coniuge.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Nascenti dalla legge

    Rv. 677386-01Rassegna di marzo 2026, p. 249Art. 143 c.c. · Art. 2041 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8394/2026

    Rapporti patrimoniali tra coniugi › Fondo patrimoniale › Esecuzione sui beni e frutti

    Iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Beni facenti parte di un fondo patrimoniale - Ammissibilità - Onere della prova del contribuente

    In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché, a fronte di un debito di natura tributaria di società di persone, sorto nell'esercizio dell'impresa di quest'ultima, della quale il contribuente, in quanto socio, sia ritenuto condebitore solidale ex art. 2291 c.c., grava su quest'ultimo l'onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche, pure avvalendosi di presunzioni semplici, che il debito tributario sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia – dimostrando il fatto generatore dell'obbligazione e la relazione tra questa e i bisogni familiari e la destinazione del maggior reddito societario conseguito all'evasione a scopi voluttuari ad essi estranei – e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 678104-01Rassegna di marzo 2026, p. 379Art. 77 Riscossione imposte sul reddito · Art. 169 c.c. · Art. 170 c.c. · Art. 615 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6176/2026

    Separazione personale dei coniugi › Effetti › Assegno di mantenimento

    Accordi di separazione - Fatto sopravvenuto - Modifica ex art 156 c.c. - Radicamento dell'habitat familiare in fatto - Protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo della casa coniugale - Fattispecie.

    Costituisce fatto sopravvenuto, rilevante ai fini della modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell'art. 156 c.c., il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell'habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario, in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in presenza di accordi di separazione prevedenti l'obbligo per la moglie assegnataria di rilasciare la casa coniugale, di proprietà del marito, entro otto mesi, a fronte dell'aumento del contributo di mantenimento per i figli, aveva individuato il fatto sopravvenuto nel mancato rilascio dell'immobile e nel continuare a risiedervi della moglie con i figli per oltre sette anni).

    Rv. 678180-01Rassegna di marzo 2026, p. 55Art. 156 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4523/2026

    Rapporti patrimoniali tra coniugi › Comunione legale › Oggetto › Acquisti

    Atto dispositivo di un bene in comunione legale - Azione revocatoria - Litisconsorzio necessario dei coniugi - Sussistenza - Fondamento.

    Nel giudizio relativo all'azione revocatoria dell'atto dispositivo di un bene in comunione legale i coniugi rivestono la qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di una comunione senza quote nella quale entrambi sono titolari di una situazione giuridica unitaria e inscindibile.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 677790-01Rassegna di febbraio 2026, p. 89Art. 2901 c.c. · Art. 167 c.c. · Art. 189 c.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 148/2024Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 230-bis c.c.

    Dispositivo: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte…

  • Sentenza n. 258/1996Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 156 c.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio…

  • Sentenza n. 278/1994Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 156 c.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto. Così deciso in Roma, nella sede de…

  • Sentenza n. 454/1989Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 155 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19…

  • Sentenza n. 5/1987Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 156 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: CASAVOLA…

  • Sentenza n. 144/1983Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 156 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma del Codice Civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzlonale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REAL…

  • Sentenza n. 202/1975Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 9 divorzio

    Dispositivo: a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in - cui non consente il normale esercizio di facoltà di prova; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione suindicata, proposta dal tribunale di Siena con l'ordinanz…

  • Sentenza n. 99/1974Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 156 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di fedeltà, non limita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge. Così…

  • Sentenza n. 128/1970Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 156 c.c.

    Dispositivo: dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…

  • Sentenza n. 127/1968Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 151 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice civile. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO B…

  • Sentenza n. 46/1966Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 156 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei. Così deciso in Roma, in camera…

  • Sentenza n. 225/2016Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 337-ter c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337-ter del codice civile sollevata - in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, ed all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con…

  • Ordinanza n. 4/2011Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 143 c.c.

    Dispositivo: a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 231 del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli sopr…

  • Ordinanza n. 276/2010Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 143 c.c.

    Dispositivo: a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indica…

  • Sentenza n. 138/2010Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 143 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi: a) dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe; b) dichiara non fondata, in riferimento agli arti…

  • Ordinanza n. 261/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 12-bis divorzio

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, dal Tri…

  • Ordinanza n. 57/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 155 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto…

  • Sentenza n. 329/2001Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), sollevata dal tribunale di Vicenza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al principio supremo di laicità del…

  • Sentenza n. 419/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 9 divorzio

    Dispositivo: Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 125/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 155 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999. Il Presidente: Granata Il red…

  • Ordinanza n. 305/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 545 e 615, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, secondo comma e 24 della Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 166/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 151 c.c. · Art. 155 c.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto de…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Ordinanza n. 437/1997Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 12-bis divorzio

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione, dal pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

  • Sentenza n. 99/1997Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 156 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.…

  • Sentenza n. 81/1996Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.…

  • Sentenza n. 285/1995Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

Se ne mostrano 30 su 43: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia