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[1]La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa puo' essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.
[2]La trascrizione puo' essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuo' per tre mesi dopo revocata l'interdizione.
[3]Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 18 maggio 1939
