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[1]La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa puo' essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

[2]La trascrizione puo' essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuo' per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

[3]Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 18 maggio 1939

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da RatioLegis.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art14 · fonte del testo