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E' concessa la esenzione dall'imposta, di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente art. 13. La stessa esenzione e' concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della, presente legge in case, non aventi carattere di lusso, gia' in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate. Tale esenzione non da luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1956, n. 1416
9La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1957 al 12 gennaio 1958
