Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1957 al 12 gennaio 1958. Leggi il testo vigente →

E' concessa la esenzione dall'imposta, di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente art. 13. La stessa esenzione e' concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della, presente legge in case, non aventi carattere di lusso, gia' in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate. Tale esenzione non da luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1956, n. 1416

9

La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1957 al 12 gennaio 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1949 al 13 gennaio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1416

    La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art16 · fonte del testo