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((Dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite non potranno essere per alcuna ragione esportate in localita' risaltanti immuni dall'infezione stessa le viti o le parti di esse, anche secche, provviste di radici (barbatelle), neanche quando siano state preventivamente Sottoposte a disinfezione. E' permessa la circolazione delle viti o parti di viti, provviste di radici, da localita' infette o sospette di infezione fillosserica a localita' ugualmente infette o sospette: qualora pero' esse debbano attraversare zone immuni, devono essere provviste del certificato di avvenuta disinfezione. I limiti di estensione dei territori da considerarsi infetti o sospetti di infezione fillosserica saranno stabiliti volta per volta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le parti di viti prive di radici (talee) possono circolare nell'interno del Regno quali che ne siano la provenienza e la destinazione)).

Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1936

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936. 109 parole tolte, 104 parole aggiunte.

tolto: Non possono essere per qualunque ragione esportate daiaggiunto: Dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vitetolto: , e percio' non possono circolare all'infuori di tali territori, le viti e aggiunto: non potranno essere per alcuna ragione esportate in localita' risaltanti immuni dall'infezione stessa le viti o le parti di esse, anche secche, provviste di radici tolto: ove non sieno state sottoposte alla preventiva disinfezione, secondo i metodi indicati dal Regio osservatorio per le malattie delle piante, e non sieno state adottate le cautele prescritte dallo stesso Regio osservatorio per impedire la diffusione della fillossera. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno fissati i aggiunto: (barbatelle), neanche quando siano state preventivamente Sottoposte a disinfezione. E' permessa la circolazione delle viti o parti di viti, provviste di radici, da localita' infette o sospette di infezione fillosserica a localita' ugualmente infette o sospette: qualora pero' esse debbano attraversare zone immuni, devono essere provviste del certificato di avvenuta disinfezione. I limiti di estensione dei territori aggiunto: da considerarsi infetti o sospetti di infezione fillosserica tolto: e potranno essere modificate le modalita' dei divieti di cui al comma precedente, nonche' stabilite le norme per la circolazione, aggiunto: saranno stabiliti volta per volta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le parti di viti prive di radici (talee) possono circolare nell'interno del Regnotolto: , di piante, parti di piante e semi, provenienti da territori infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite aggiunto: quali che ne siano la provenienza e la destinazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art6 · fonte del testo