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((Dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite non potranno essere per alcuna ragione esportate in localita' risaltanti immuni dall'infezione stessa le viti o le parti di esse, anche secche, provviste di radici (barbatelle), neanche quando siano state preventivamente Sottoposte a disinfezione. E' permessa la circolazione delle viti o parti di viti, provviste di radici, da localita' infette o sospette di infezione fillosserica a localita' ugualmente infette o sospette: qualora pero' esse debbano attraversare zone immuni, devono essere provviste del certificato di avvenuta disinfezione. I limiti di estensione dei territori da considerarsi infetti o sospetti di infezione fillosserica saranno stabiliti volta per volta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le parti di viti prive di radici (talee) possono circolare nell'interno del Regno quali che ne siano la provenienza e la destinazione)).
Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006
