Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

Non possono essere per qualunque ragione esportate dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite, e percio' non possono circolare all'infuori di tali territori, le viti e le parti di esse, anche secche, provviste di radici ove non sieno state sottoposte alla preventiva disinfezione, secondo i metodi indicati dal Regio osservatorio per le malattie delle piante, e non sieno state adottate le cautele prescritte dallo stesso Regio osservatorio per impedire la diffusione della fillossera. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno fissati i limiti di estensione dei territori infetti o sospetti di infezione fillosserica e potranno essere modificate le modalita' dei divieti di cui al comma precedente, nonche' stabilite le norme per la circolazione, nell'interno del Regno, di piante, parti di piante e semi, provenienti da territori infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art6 · fonte del testo