Art. 11 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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Organi del servizio degli ispettori tributari sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento. Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un Ispettore scelto nell'ambito di una terna indicata dagli ispettori. Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato per il servizio nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze. Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del servizio che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore della guardia di finanza, scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal comando generale della guardia di finanza, nonche' dal direttore generale delle imposte dirette, da quello delle tasse e imposte indirette sugli affari, da quello delle dogane e delle imposte indirette e da quello degli affari generali e del personale. Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emesse dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del servizio; adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attivita' degli ispettori; riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio; comunica agli uffici finanziari competenti gli elementi emersi a seguito delle attivita' esercitate dagli ispettori a norma delle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 9; formula proposte al Ministro per la predisposizione dei programmi di accertamento e per l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'Amministrazione finanziaria responsabile di irregolarita' penali o amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di controllo. Gli ispettori esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria, e quelle di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. In deroga all'articolo 35 dello stesso decreto non sono tenuti a richiedere il parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte. Gli ispettori devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attivita' professionali o di consulenza ne' ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza dall'incarico.
Testo in vigore dal 28 aprile 1980 al 14 aprile 1987
