Art. 11 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. Organi del servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento. Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi successivi. Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Con tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello. Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
- a)sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attivita' degli esperti;
- b)riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio;
- c)esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti;
- d)formula proposte al Ministro;
- e)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attivita' professionali o di consulenza ne' ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. ((17)) COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178 (in S.O. n. 168, relativo alla G.U. 10/08/2002, n. 187) ha disposto (con l'art. 4 comma 3-bis) che "la disposizione di cui al settimo comma del presente articolo si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti puo' avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio e' rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo".
Testo in vigore dal 11 agosto 2002 al 25 giugno 2008
