Art. 11 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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Il servizio e' articolato in due sezioni, la prima per l'attivita' di controllo di cui alle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9; la seconda per l'attivita' di studi ed analisi economico-scientifici di cui alle lettere 0a) e d-bis) dello stesso secondo comma dell'articolo 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale. Organi del servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento. Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attivita' di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione ((che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attivita' specifica)). Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi successivi. Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Ad esso partecipano, altresi', con voto consultivo, il direttore dell'ufficio centrale del bilancio, nonche' otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. Con tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello. Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
- a)sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attivita' degli esperti;
- b)riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attivita' specifica;
- c)esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;
- d)formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attivita' antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9;
- e)propone altresi' l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarita' amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di controllo. Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria, e quelle di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. L'autorizzazione prevista dall'articolo 32, primo comma, numero 7), e dall'articolo 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' rilasciata dal direttore del servizio anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati alle rispettive sezioni. Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio. Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attivita' professionali o di consulenza ne' ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura ((...)). L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza dall'incarico. ((Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.)) Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza. Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio.
Testo in vigore dal 13 novembre 1999 al 25 aprile 2001
