Art. 11 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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Organi del servizio degli ispettori tributari sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento. Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un Ispettore scelto nell'ambito di una terna indicata dagli ispettori. Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato per il servizio nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze sul quale gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori e al personale in servizio, anche le spese, indicate nelle lettere da d) a p) dell'articolo 5 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e successive modificazioni. Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti dagli ispettori stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. E' altresi' composto dal direttore della Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonche' da otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. In tale decreto deve essere disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente, rispettivamente, ad uno dei predetti uffici centrali o a ciascun dipartimento. Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emesse dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del servizio; adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attivita' degli ispettori; riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio; comunica agli uffici finanziari competenti gli elementi emersi a seguito delle attivita' esercitate dagli ispettori a norma delle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 9; formula proposte al Ministro per la predisposizione dei programmi di accertamento e per l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'Amministrazione finanziaria responsabile di irregolarita' penali o amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di controllo. Gli ispettori esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria, e quelle di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. L'autorizzazione prevista dall'articolo 32, primo comma, numero 7), e dall'articolo 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' rilasciata dal direttore del servizio centrale degli ispettori tributari anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati al servizio stesso. Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio centrale degli ispettori tributari. Gli ispettori devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attivita' professionali o di consulenza ne' ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza dall'incarico. ((Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli ispettori tributari possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.))
Testo in vigore dal 26 ottobre 1996 al 31 ottobre 1998
