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Organi del servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento. Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107)). Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi successivi. Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107)). Con tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello. 17 Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

  • a)sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attivita' degli esperti;
  • b)riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio ((...));
  • c)esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti ((...));
  • d)formula proposte al Ministro ((...));
  • e)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107)). Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attivita' professionali o di consulenza ne' ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale ((...)). Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107

17

Il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 ha disposto (con l'art. 22 comma 2) che "La composizione del comitato di coordinamento di' cui all'articolo 11, quarto comma della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' modificata con la sostituzione del segretario generale, dei direttori generali dei dipartimenti e del direttore generale degli affari generali e del personale con il capo di Gabinetto, il presidente del Servizio per il controllo interno, il capo del dipartimento e il rettore della Scuola centrale tributaria".

Testo in vigore dal 25 aprile 2001 al 11 agosto 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1980

1980oggi
  1. 25 giugno 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 11 agosto 2002 — 25 giugno 2008per 6 anni
  3. 25 aprile 2001 — 11 agosto 2002per un anno
  4. 13 novembre 1999 — 25 aprile 2001per un anno
  5. 31 ottobre 1998 — 13 novembre 1999per un anno
  6. 26 ottobre 1996 — 31 ottobre 1998per 2 anni
  7. 1 gennaio 1992 — 26 ottobre 1996per 5 anni
  8. 26 novembre 1991 — 1 gennaio 1992per un mese
  9. 13 luglio 1991 — 26 novembre 1991per 5 mesi
  10. 14 aprile 1987 — 13 luglio 1991per 4 anni
  11. 28 aprile 1980 — 14 aprile 1987testo originarioper 7 anni

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art11 · fonte su Normattiva