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Organi del servizio degli ispettori tributari sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento. Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un Ispettore scelto nell'ambito di una terna indicata dagli ispettori. Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato per il servizio nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze ((sul quale gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori e al personale in servizio, anche le spese, indicate nelle lettere da d) a p) dell'articolo 5 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e successive modificazioni)). Il comitato di coordinamento, articolato in tre sezioni, e' composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore della Guardia di finanza scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal comando generale della Guardia di finanza, nonche' dai direttori generali del Ministero delle finanze e da quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Ciascuna sezione svolge i compiti e le funzioni previsti dal successivo quarto comma nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente dal direttore del servizio, ed e' composta dal direttore del servizio, che la presiede, dai sei ispettori e dall'ufficiale della Guardia di finanza, nonche' da cinque direttori generali con specifica competenza nelle materie comprese in uno dei predetti settori organici. Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emesse dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del servizio; adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attivita' degli ispettori; riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio; comunica agli uffici finanziari competenti gli elementi emersi a seguito delle attivita' esercitate dagli ispettori a norma delle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 9; formula proposte al Ministro per la predisposizione dei programmi di accertamento e per l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'Amministrazione finanziaria responsabile di irregolarita' penali o amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di controllo. Gli ispettori esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria, e quelle di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. In deroga all'articolo 35 dello stesso decreto non sono tenuti a richiedere il parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte. Gli ispettori devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attivita' professionali o di consulenza ne' ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza dall'incarico.

Testo in vigore dal 13 luglio 1991 al 26 novembre 1991

Norme correlate

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1980

1980oggi
  1. 25 giugno 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 11 agosto 2002 — 25 giugno 2008per 6 anni
  3. 25 aprile 2001 — 11 agosto 2002per un anno
  4. 13 novembre 1999 — 25 aprile 2001per un anno
  5. 31 ottobre 1998 — 13 novembre 1999per un anno
  6. 26 ottobre 1996 — 31 ottobre 1998per 2 anni
  7. 1 gennaio 1992 — 26 ottobre 1996per 5 anni
  8. 26 novembre 1991 — 1 gennaio 1992per un mese
  9. 13 luglio 1991 — 26 novembre 1991per 5 mesi
  10. 14 aprile 1987 — 13 luglio 1991per 4 anni
  11. 28 aprile 1980 — 14 aprile 1987testo originarioper 7 anni

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art11 · fonte su Normattiva