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Per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidita', le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma dell'articolo 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con esclusivo riferimento ai punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati nel periodo annuale 1 novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei successivi corrispondenti periodi. Con effetto dal 1 gennaio 1980, l'indennita' integrativa speciale spettante ai titolari di pensioni di guerra, e' corrisposta in misura differenziale fra l'eventuale maggiore importo dell'indennita' stessa e l'importo spettante su altra pensione, assegno o retribuzione per effetto del collegamento con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il presente comma si applica, anche mediante regolarizzazioni periodiche, con esclusivo riferimento agli incrementi derivanti dalle variazioni dell'indice del costo della vita e degli altri analoghi sistemi di adeguamento automatico che saranno accertati dal 1 gennaio 1980 in poi. Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennita' integrativa speciale e non dovute in relazione al disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, ed al decimo comma dell'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abbuonate, sempreche' gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennita' medesima. Nei confronti dei grandi invalidi di guerra che, per la coesistenza di altre superinvalidita', fruiscano dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella F annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 75 del testo unico citato, da concedersi sull'indicato assegno di cumulo, e' conferito nella misura corrispondente a quella dell'assegno aggiuntivo liquidato sul trattamento pensionistico principale. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, non si applica agli invalidi contemplati nel numero 1) della lettera A) della tabella E annessa al testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ai quali spetta l'assegno di cumulo per le invalidita' che si accompagnano alla perdita della vista.

Testo in vigore dal 28 aprile 1980 al 2 febbraio 1982

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art32 · fonte su Normattiva