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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1987, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le aziende di credito che detengono disponibilita' delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano in misura superiore al limite consentito dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, debbono versare l'eccedenza in essere all'entrata in vigore della presente legge in quattro rate di ammontare pari ad un quarto della eccedenza stessa e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 1 giugno e 1 dicembre di ciascun anno. Sulle somme non versate alle predette scadenze e' dovuto da parte delle aziende di credito un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Qualora le predette regioni e province autonome non comunichino alle aziende di credito l'ammontare massimo delle giacenze detenibili, le aziende stesse fanno riferimento all'intera disponibilita' ai fini del versamento di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1986 al 12 marzo 1987

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 61/1987

    Ha colpito questo articolo
    2 marzo 1987

    Mentre le entrate regionali provenienti dal bilancio dello Stato possono essere legittimamente assoggettate dalla legge statale al regime di tesoreria dello Stato, senza ledere l'autonomia regionale - ancorche` si tratti di entrate di regioni a Statuto speciale, come il contributo statale devoluto alla Regione siciliana a titolo di solidarieta` nazionale ex art. 38 dello Statuto - non possono esserlo, invece, i tributi "propri" della regione Sicilia, da identificarsi esclusivamente con quelli direttamente deliberati dalla regione al fine di far fronte a particolari esigenze della comunita` regionale (artt. 36 dello Statuto speciale, 2 e 6, d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 36, 37 e 43 dello Statuto speciale siciliano (r.d. 15 maggio 1946, n. 455) e 2, comma primo, parte prima del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - l'art. 35 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente alla parte in cui si riferisce anche ai "tributi deliberati" dalla Regione Sicilia (ex art. 36 Statuto stesso), assoggettandoli al regime di versamento e giacenza presso la tesoreria dello Stato previsto dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981 (modificato successivamente dall'art. 21 del d.l. n. 463 del 1983, dall'art. 35 della legge 730 del 1983 e dall'art. 3 della L.n. 720 del 1984). - S.nn. 243/1985; 162/1982; 245/1984; 155/1977; 94/1981; 271/1986; 71/1973.

    Art. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) · Art. 35 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 62/1987

    Ha colpito questo articolo
    2 marzo 1987

    Le norme sul "regime di tesoreria" dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (e successive modificazioni), non impediscono in alcun modo l'esercizio delle potesta` legislative e amministrative regionali in materia di organizzazione degli uffici, e non esplicano alcuna efficacia nel procedimento di formazione del bilancio regionale. Rispetto al precedente esonero della regione Trentino-Alto Adige dal sistema di tesoreria, la diversa nuova disciplina delle "giacenze", e` ispirata (ad eccezione della materia delle "entrate proprie") dall'esigenza di regolare i flussi finanziari e il contenimento della liquidita`, in relazione ad aspetti unitari del quadro economico-finanziario della comunita` nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35 Legge 28 febbraio 1986, n.41, sollevata in riferimento agli artt. 4, n. 1 e 16 dello Statuto T.A.A. e 64 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 e 3 Cost.). - S.n. 61/1987; 162/1982.

    Art. 35 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) · Art. 72 Testo unico costituzionali · Art. 73 Testo unico costituzionali · Art. 74 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41~art35 · fonte del testo