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La facolta' prevista dal n. 1) dell'art. 4 non puo' essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finche' non siano decorsi almeno tre anni dall'acquisto, salvo che si tratti di sfrattati, di sinistrati, di profughi di guerra e di pensionati, nel qual caso il termine e' ridotto a diciotto mesi. Quando l'immobile sia stato donato a causa di matrimonio o costituzione di dote o in patrimonio familiare dai genitori del locatore ed il matrimonio sia stato celebrato, il termine si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile.
Testo in vigore dal 26 maggio 1950 al 20 agosto 1974
