Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo tributario - Previsione che gli effetti della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato cessino dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado - Previsione che la sentenza pronunciata in merito all'impugnazione di atti di diniego non sia provvisoriamente esecutiva - Incompleta descrizione della fattispecie - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Questione prematura sollevata da giudice che non deve fare applicazione delle disposizioni censurate - Questione prospettata al fine di ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, in materia di processo tributario, che gli effetti della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato cessino dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e che tale sentenza, laddove pronunciata in merito all'impugnazione di atti di diniego, non sia provvisoriamente esecutiva. L'ordinanza di rimessione non illustra, neppure sommariamente, le ragioni della ritenuta fondatezza dei motivi addotti dal ricorrente nel processo principale, nonostante tale valutazione avesse una priorità logica rispetto alla questione di costituzionalità, avente ad oggetto una disposizione (il citato art. 47) che pone, tra le condizioni necessarie per l'esercizio del potere cautelare ivi contemplato, la sussistenza del fumus boni iuris , conseguente ad una delibazione in termini di verosimile fondatezza delle argomentazioni svolte dalla parte. Il difetto di informazioni circa il contenuto dei motivi di impugnazione e di quelli a sostegno dell'istanza cautelare e l'omessa indicazione delle ragioni della loro fondatezza determinano un'incompleta descrizione della fattispecie concreta e viziano la motivazione in ordine al requisito della rilevanza, impedendo di valutare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata. Inoltre, la questione - investendo disposizioni riferite a vicende successive alla decisione che definisce il giudizio di primo grado - appare del tutto astratta ed ipotetica, poiché prematura nella fase processuale in cui è stata sollevata ed in cui il giudice tributario di prime cure è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato; essa, dunque, risulta priva di rilevanza ai fini della decisione che il giudice a quo è chiamato a rendere, sia nel provvedere sull'istanza cautelare, sia nel definire il primo grado di giudizio. Infine, il rimettente, deducendo la praticabilità di un'interpretazione letterale, logica e sistematica della disciplina in esame, volta ad escludere che il potere di sospensione sia normativamente limitato al giudizio di primo grado, prospetta un mero dubbio interpretativo, con ciò sottraendosi al proprio potere-dovere di interpretare la legge alla luce dei principi costituzionali e utilizzando in maniera impropria e distorta l'incidente di costituzionalità, al fine di tentare di ottenere un avallo interpretativo. Per la manifesta inammissibilità di questioni la cui prospettazione evidenzia un uso improprio e distorto dell'incidente di costituzionalità, siccome rivolto non già alla soluzione di un problema pregiudiziale rispetto alla definizione del thema decidendum del singolo giudizio a quo , quanto piuttosto al fine di tentare di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo, v. le citate ordinanze nn. 96/2014, 322/2013, 126/2012, 26/2012, 139/2011 e 219/2010. Per la manifesta inammissibilità di questioni dovuta all'incompleta descrizione della fattispecie concreta o alla difettosa motivazione sulla rilevanza, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 52/2014, 158/2013, 73/2011, 96/2010 e 22/2010. Per la manifesta inammissibilità di questioni premature, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 176/2011, 363/2010 e 96/2010.
Riguarda ancheart. 68 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Contenzioso tributario - Sentenza di secondo grado - Impossibilità di sospenderne l'esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.) - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza, per la disparità di trattamento dei contribuenti (in relazione, in specie, alle controversie devolute alla cognizione del giudice ordinario) - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consentono, nel processo tributario, la sospensione 'ope iudicis' della esecutività della sentenza di secondo grado, in pendenza di ricorso per Cassazione. Identica questione è stata, infatti, già esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 165/2000.
Riguarda ancheart. 49 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di secondo grado - Sospensione della sua esecutività, in pendenza di ricorso per cassazione o di ricorso alla commissione tributaria centrale - Esclusione - Asserito contrasto con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto alla disciplina (ex art. 373 cod. proc. civ.) della sospensione dell'esecuzione nei giudizi civili devoluti alla cognizione del giudice ordinario - Non fondatezza della questione.
La scelta del legislatore di limitare la tutela cautelare, nel processo tributario, solamente al primo grado di giudizio e di non consentire, nei gradi successivi al primo, l'adozione di misure cautelari intese ad impedire, in pendenza del ricorso per cassazione o del ricorso alla commissione tributaria centrale, l'esecuzione della pretesa tributaria oggetto del giudizio, nei limiti fissati dalla sentenza impugnata, non lede il diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto la disponibilita' di misure cautelari - pur costituendo componente essenziale della tutela giurisdizionale - deve ritenersi costituzionalmente imposta solo fino al momento in cui non intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che accolga - con efficacia esecutiva - la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il presupposto stesso della invocata tutela; rimanendo, pertanto, rimessa alla discrezionalita' del legislatore la previsione di mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio successive a siffatta pronuncia. Ne' sussiste disparita' di trattamento tra le controversie in materia di imposte e tasse devolute alla cognizione del giudice ordinario - nelle quali sarebbe possibile sospendere, ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura civile, l'esecuzione della sentenza d'appello in pendenza del ricorso per cassazione - e le controversie, nelle stesse materie, attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, per le quali tale possibilita' di sospensione non e' prevista, dovendo escludersi l'esistenza di un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformita' tra i vari tipi di processo, pur nel vincolo del rispetto della ragionevolezza delle scelte legislative. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. - In ordine alla garanzia costituzionale della tutela cautelare v. sentenze nn. 336/1998, 326/1997, 249/1996, 253/1994 e 190/1985. - Sulla esclusione di un principio di necessaria uniformita' di regole processuali tra i diversi tipi di processo, sentenze n. 18/2000 e n. 82/1996.
Riguarda ancheart. 49 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di primo grado - Esclusione della possibilità di sospenderne l'esecuzione, in pendenza di appello - Lamentata violazione del diritto di difesa, nonche' disparità di trattamento tra le controversie in materia di imposte devolute alla cognizione del giudice ordinario e quelle attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza - per essere la questione gia' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 165 del 2000 e per non essere stati prospettati dall'attuale rimettente profili nuovi o diversi tali da indurre ad una diversa valutazione - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nelle parti in cui, nelle controversie devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, escludono ogni possibilita' sia di tutela cautelare nei confronti dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia di sospensione delle sentenze di primo e secondo grado. Precedente specifico: - sent. n. 165/2000. L.T.
Riguarda ancheart. 49 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INSTAURATO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA - PENDENZA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE INNANZI ALLA STESSA O AD ALTRA COMMISSIONE TRIBUTARIA - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - MANCATA PREVISIONE DI UNA PRECISA DISCIPLINA A TALE RIGUARDO - CONSEGUENTE NECESSITA' CHE, IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI CAUTELARI, LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA POSSA ESSERE FISSATA OLTRE IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DI CUI ALL'ART. 47, SESTO COMMA, D. LGS. N. 546 DEL 1992, ONDE CONSENTIRE LA DEFINIZIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992 - il quale, nel disciplinare il procedimento cautelare, prevede che nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia debba essere fissata entro novanta giorni dalla pronuncia di sospensione -, nella parte in cui non prevede che la trattazione della controversia possa essere fissata oltre novanta giorni dalla pronuncia ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso, in quanto - posto che la commissione tributaria puo' decidere "incidenter tantum" ogni questione pregiudiziale alla controversi ad essa devoluta - la trattazione del ricorso puo' essere fissata, in ipotesi di pregiudizialita', entro i novanta giorni dall'emissione del provvedimento cautelare (v. Massima "A"). red. S. Di Palma
sentenza 31/1998massima n. 23690 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ATTO IMPUGNATO RICHIESTA DAL CONTRIBUENTE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA COMPETENTE - RICORSO AVVERSO LE ISCRIZIONI A RUOLO OPERATE DAL CENTRO DI SERVIZIO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RITENUTA LESIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 20 e 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonche' dell'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 (Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602), <<nella parte in cui non consentono, neppure quando il contribuente richieda alla commissione tributaria competente la sospensione cautelare dell'atto impugnato, di depositare validamente la copia del ricorso avverso le iscrizioni a ruolo operate dal centro di servizio, instaurando il rapporto processuale prima della scadenza del termine semestrale, di cui al menzionato art. 10 del predetto d.P.R. n. 787 del 1990. Disciplina, questa, che impedisce all'interessato, durante tale periodo di tempo, di ottenere in sede giurisdizionale la sospensione cautelare dell'atto>>, in quanto l'orientamento espresso in passato dalla Corte - alla stregua del quale l'effettivita' della tutela giurisdizionale per il contribuente si realizza essenzialmente con la pronunzia emessa dal giudice tributario, alla quale l'amministrazione finanziaria, se soccombente, e' tenuta a dare esecuzione mediante la pronta restituzione della somma riscossa e non dovuta - non appare atto a definire la questione cosi' come sollevata dal giudice rimettente. Invero - posto che la stessa Corte ha rilevato, in altra occasione, il carattere strumentale della funzione cautelare rispetto alla effettivita' della tutela dinanzi al giudice - e' da ritenere che la normativa impugnata, nel coordinamento che va necessariamente operato tra il precedente e l'attuale rito del processo tributario, non impedisca al contribuente che ricorra avverso la iscrizione a ruolo operata dal centro di servizio e chieda la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, di depositare, presso la segreteria della commissione tributaria, l'altro esemplare del ricorso, senza attendere il decorso del termine previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 787 del 1980. - Cfr. S. nn. 63/1982 e 253/1994. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 20 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 10 d.P.R. 787/1980