Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo tributario - Sospensione dell'efficacia della sentenza di secondo grado - Ritenuta inapplicabilità dell'art. 373 cod. proc. civ. - Asserita lesione di diritti inviolabili dell'uomo - Insussistenza - Possibilità di interpretazione conforme a Costituzione, nei termini indicati dalla Corte di cassazione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (quest'ultima quale norma interposta all'art. 10 Cost.), per asserita esclusione dell'applicabilità dell'art. 373 cod. proc. civ. alla sentenza tributaria di appello e, quindi, della possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, nel caso in cui dalla sua esecuzione possa derivare un «grave ed irreparabile danno». Questione analoga è stata, infatti, dichiarata non fondata sul rilievo della «riscontrata possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata». Inoltre, risulta superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo giusta la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione». - Vedi le citate sentenze nn. 109/2012 e 217/2010; ordinanza n. 254/2012.
sentenza 25/2014massima n. 37655 Contenzioso tributario - Esecutività della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione - Possibilità di sospensione quando dalla esecuzione possa derivare all'esecutato un "grave e irreparabile danno" - Mancata previsione - Asseriti contrasto con il principio di ragionevolezza, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di accertata capacità contributiva, violazione del principio del giusto processo, violazione del principio di parità delle parti nel processo, violazione del principio della ragionevole durata del processo, limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale - Insussistenza - Possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 53, primo comma, 111, primo e secondo comma (entrambi i commi in relazione all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed eseguita con legge 4 agosto 1955, n. 848, a sua volta «in relazione all'art. 10 Cost.»), e 113 della Costituzione - il quale stabilisce che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto», in quanto, secondo il rimettente - preso atto che, in base al primo comma dell'art. 337 del codice di procedura civile, «L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407» e che, in forza del primo comma dell'art. 373 cod. proc. civ., «Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa e che sia prestata congrua cauzione» - il denunciato comma 1 dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 violerebbe gli evocati parametri costituzionali, nella parte in cui «non prevede la possibilità di sospensione dell'esecutività della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, quando dalla sua esecuzione possa derivare all'esecutato un "grave ed irreparabile danno"», ciò in quanto il medesimo rimettente muove da un erroneo presupposto interpretativo e v'è la possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata.
Processo tributario - Impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie - Disciplina - Rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Esistenza di interpretazione conforme - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile - per difetto assoluto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, per mancata motivazione circa la rilevanza e per insufficiente descrizione della fattispecie - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 337 e 373 cod. proc. civ. al processo tributario. Infatti, il rimettente si limita ad affermare che la legittimità della disposizione denunciata deve essere valutata in relazione ai principi consacrati nei parametri evocati, senza svolgere altre considerazioni; inoltre, non permette di valutare se la norma denunciata debba essere effettivamente applicata nel giudizio cautelare a quo ; infine, non afferma che la contribuente ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione (dimostrazione richiesta quale condizione per la decisione sull'istanza cautelare), né attesta di aver accertato la tempestività dell'impugnazione. - Per l'interpretazione conforme a Costituzione del censurato art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, v. le citate sentenze nn. 109/2012 e 217/2010.
Processo tributario - Sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione - Sopravvenienza di pericolo di un grave ed irreparabile danno - Sospensione - Mancata previsione - Questione superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza che ha individuato una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nella parte in cui «non prevede la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione, nonché all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), quale norma interposta all'art. 10 Cost., dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in quanto detta questione risulta superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha individuato un'interpretazione della norma censurata compatibile con i principi evocati e cioè con la sentenza n. 2845 del 2012, affermando il principio di diritto secondo cui «al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo [...]» e della Corte costituzionale con la sentenza n. 109 del 2012, che ha dichiarato non fondata questione analoga all'odierna, sul rilievo della «riscontrata possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata» nei termini indicati dall'organo di nomofilachia.
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Possibilità, in unico grado, di sospendere la sentenza di appello tributaria impugnata con ricorso per Cassazione, in caso di sopravvenuto pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile - Omessa previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e del giusto processo, nonché asserita violazione della garanzia della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione - Mancato esperimento del tentativo di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata - Insussistenza del fumus boni iuris e difetto di prova del periculum in mora nel giudizio a quo - Carente motivazione sulla rilevanza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 Cost., nonché, quale norma interposta all'art. 10 Cost., in riferimento all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui non prevede, in unico grado, la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile. Innanzitutto, il rimettente, nonostante la mancanza di un diritto vivente sul punto, non ha esperito alcun tentativo di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame nel senso, cioè, che essa consenta l'applicazione al processo tributario della sospensione cautelare prevista dall'art. 373 cod. proc. civ., e tale omissione si risolve nella carenza di motivazione sulla rilevanza della questione. Altro motivo di inammissibilità deriva dal fatto che non sussiste, nella specie, il requisito del fumus boni iuris dell'istanza cautelare proposta dal contribuente nel giudizio principale, con conseguente irrilevanza della sollevata questione. Infine, un ulteriore profilo di inammissibilità risiede nel difetto di motivazione sulla rilevanza per omessa prova del requisito del periculum in mora , non avendo la commissione tributaria a quo fornito alcuna motivazione in ordine né alla situazione economica del debitore, né alla possibilità per quest'ultimo di evitare, nelle more, l'esecuzione forzata immobiliare, né agli effetti lesivi irreversibili ed inadeguatamente ristorabili di tale esecuzione. La riscontrata inammissibilità della questione impedisce l'esame del merito e, in particolare, non consente di valutare la richiesta del rimettente di procedere ad un riesame della giurisprudenza costituzionale in tema di tutela cautelare nel processo tributario.
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di primo grado - Possibilità di sospensione dell'esecuzione in pendenza di appello per grave pregiudizio - Esclusione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione sotto diversi e concorrenti profili.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, relativamente al processo tributario, escludono che il giudice d'appello possa «sospendere gli effetti della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., in presenza del grave pregiudizio dalla sua esecuzione». Invero, l'istanza di sospensione - come riferito dal giudice a quo - è stata reiterata dopo il suo rigetto in limine dell'appello, mentre le sopravvenute disposizioni di legge ricordate dal rimettente non incidono su quanto la Corte ha statuito a proposito di identiche questioni con varie decisioni, non considerate dall'ordinanza di rimessione. Inoltre, oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai essere la sentenza che ha respinto l'impugnazione, bensì semmai il provvedimento impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado. - V., anche, citate, sentenza n. 165/2000, ordinanze n. 325/2001 e n. 217/2000.
Riguarda ancheart. 30 legge 413/1991
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Provvisoria sospensione degli effetti della sentenza (ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ.) - Ritenuta esclusione per il giudice di secondo grado - Lamentata differenziata ampiezza dei poteri cautelari attribuiti al giudice tributario, rispetto a quello civile o amministrativo, in contrasto con il principio di ragionevolezza - Adozione di provvedimenti, da parte del rimettente, in applicazione della norma ritenuta inapplicabile - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dette norme precluderebbero l'applicazione, nel processo tributario, dell'art. 373 del codice di procedura civile. Infatti risulta dall'ordinanza di rimessione che il giudice rimettente aveva adottato provvedimenti in applicazione della norma censurata, e ciò si pone in palese ed insanabile contrasto con la premessa interpretativa della sua inapplicabilità al processo tributario.
Riguarda ancheart. 30 legge 413/1991
Contenzioso tributario - Sentenza di secondo grado - Impossibilità di sospenderne l'esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.) - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza, per la disparità di trattamento dei contribuenti (in relazione, in specie, alle controversie devolute alla cognizione del giudice ordinario) - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consentono, nel processo tributario, la sospensione 'ope iudicis' della esecutività della sentenza di secondo grado, in pendenza di ricorso per Cassazione. Identica questione è stata, infatti, già esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 165/2000.
Riguarda ancheart. 47 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di secondo grado - Sospensione della sua esecutività, in pendenza di ricorso per cassazione o di ricorso alla commissione tributaria centrale - Esclusione - Asserito contrasto con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto alla disciplina (ex art. 373 cod. proc. civ.) della sospensione dell'esecuzione nei giudizi civili devoluti alla cognizione del giudice ordinario - Non fondatezza della questione.
La scelta del legislatore di limitare la tutela cautelare, nel processo tributario, solamente al primo grado di giudizio e di non consentire, nei gradi successivi al primo, l'adozione di misure cautelari intese ad impedire, in pendenza del ricorso per cassazione o del ricorso alla commissione tributaria centrale, l'esecuzione della pretesa tributaria oggetto del giudizio, nei limiti fissati dalla sentenza impugnata, non lede il diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto la disponibilita' di misure cautelari - pur costituendo componente essenziale della tutela giurisdizionale - deve ritenersi costituzionalmente imposta solo fino al momento in cui non intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che accolga - con efficacia esecutiva - la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il presupposto stesso della invocata tutela; rimanendo, pertanto, rimessa alla discrezionalita' del legislatore la previsione di mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio successive a siffatta pronuncia. Ne' sussiste disparita' di trattamento tra le controversie in materia di imposte e tasse devolute alla cognizione del giudice ordinario - nelle quali sarebbe possibile sospendere, ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura civile, l'esecuzione della sentenza d'appello in pendenza del ricorso per cassazione - e le controversie, nelle stesse materie, attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, per le quali tale possibilita' di sospensione non e' prevista, dovendo escludersi l'esistenza di un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformita' tra i vari tipi di processo, pur nel vincolo del rispetto della ragionevolezza delle scelte legislative. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. - In ordine alla garanzia costituzionale della tutela cautelare v. sentenze nn. 336/1998, 326/1997, 249/1996, 253/1994 e 190/1985. - Sulla esclusione di un principio di necessaria uniformita' di regole processuali tra i diversi tipi di processo, sentenze n. 18/2000 e n. 82/1996.
Riguarda ancheart. 47 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di primo grado - Esclusione della possibilità di sospenderne l'esecuzione, in pendenza di appello - Lamentata violazione del diritto di difesa, nonche' disparità di trattamento tra le controversie in materia di imposte devolute alla cognizione del giudice ordinario e quelle attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza - per essere la questione gia' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 165 del 2000 e per non essere stati prospettati dall'attuale rimettente profili nuovi o diversi tali da indurre ad una diversa valutazione - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nelle parti in cui, nelle controversie devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, escludono ogni possibilita' sia di tutela cautelare nei confronti dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia di sospensione delle sentenze di primo e secondo grado. Precedente specifico: - sent. n. 165/2000. L.T.
Riguarda ancheart. 47 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.