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L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti a breve termine che gli Istituti od Aziende di credito concedono a banche estere, purche' detti crediti siano strettamente legati ad esportazioni di merci italiane destinate al Paese beneficiario del credito, nonche' delle conferme di apertura di credito, disposte da Istituti od Aziende di credito, per il pagamento di esportazioni di prodotti italiani relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5.
Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977
