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L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1:
- a)la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese nazionali concedono per l'esecuzione di lavoro all'estero, di studi e di progettazioni, nonche' la garanzia relativa ad ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente alle imprese, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 9) dell'articolo 5;
- b)la garanzia relativa all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri anche se di provenienza estera quando il loro impiego sia richiesto da esigenze tecniche o dalla espressa richiesta del committente estero, e per l'esecuzione di lavori compresi quelli provvisionali, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;
- c)la garanzia relativa alle attrezzature, ai macchinari, all'allestimento dei cantieri ed alle opere provvisionali, relativamente al rischio indicato al n. 8) dell'articolo 5;
- d)la garanzia, nei casi in cui venga convenuta nel contratto la clausola di "prezzo fisso", relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;
- e)la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7.
Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977
