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L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti, a breve termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'estero, di studi e di progettazioni, nonche' dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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