L'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nella parte in cui vieta l'utilizzazione di stampati idonei a "turbare il comune sentimento della morale", va letto alla luce dell'art. 2 della Costituzione e, in particolare, del valore del rispetto della persona umana, che anima tale disposizione: infatti, solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalla pubblicazione di scritti o immagini, con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento. La norma, non è quindi inficiata, sotto il profilo di costituzionalità, dalla libertà di pensiero, in quanto è concepita come presidio del valore fondamentale della dignità umana, nella cui tutela, peraltro, trova il suo limite, sicché appare escluso anche il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie. Detto valore permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione di quella parte della norma stessa che evoca il comune sentimento della morale. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 25 cost. · Art. 15 Disposizioni sulla stampa