Art. 10 — Trattamento economico dei magistrati in servizio
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Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge. Ai magistrati e' attribuita per ogni persona a carico un'indennita' di famiglia di L. 2000 mensili lorde. Per l'attribuzione dell'indennita' di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni. In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennita' di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennita' di carovita e relative quote complementari, l'indennita' di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilita'. Resta altresi' soppresso ogni altro compenso a favore dei magistrati, i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o muniti di incarichi particolari, non potranno, salvo il trattamento economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo per loro personali prestazioni in favore di pubbliche Amministrazioni, qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione o di ricupero, salve le indennita' per la partecipazione, imposta da particolari disposizioni di legge, agli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti. Sono esclusi da tale divieto di cumulo le sole indennita' di componenti di seggi elettorali, di commissioni di concorso, di esami o di studio, i compensi per incarichi di insegnamento e le indennita' di trasferta, di missione e parlamentari.
Testo in vigore dal 14 giugno 1951 al 1 luglio 1951
