Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura

Art. 10 — Trattamento economico dei magistrati in servizio

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Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge. Ai magistrati e' attribuita per ogni persona a carico un'indennita' di famiglia di L. 2000 mensili lorde. Per l'attribuzione dell'indennita' di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni. In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennita' di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennita' di carovita e relative quote complementari, l'indennita' di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilita'. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212))

Testo in vigore dal 1 luglio 1951 al 6 maggio 1955

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1951 al 1 luglio 1951. 113 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilita'. tolto: Resta altresi' soppresso ogni altro compenso a favore dei magistrati, i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o muniti di incarichi particolari, non potranno, salvo il trattamento economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo per loro personali prestazioni in favore di pubbliche Amministrazioni, qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione o di ricupero, salve le indennita' per la partecipazione, imposta da particolari disposizioni di legge, agli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti. Sono esclusi da tale divieto di cumulo le sole indennita' di componenti di seggi elettorali, di commissioni di concorso, di esami o di studio, i compensi per incarichi di insegnamento e le indennita' di trasferta, di missione e parlamentari. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-05-24;392~art10 · fonte del testo