Art. 10 — Trattamento economico dei magistrati in servizio
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Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge. Ai magistrati e' attribuita per ogni persona a carico un'indennita' di famiglia di L. 2000 mensili lorde. Per l'attribuzione dell'indennita' di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni. In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennita' di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennita' di carovita e relative quote complementari, l'indennita' di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilita'. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212))
Testo in vigore dal 1 luglio 1951 al 6 maggio 1955
