Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 36 — Struttura interna degli ospedali generali

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Negli ospedali generali la sezione e' l'unita' funzionale che deve comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto. Negli stessi ospedali le sezioni di specialita' possono comprendere anche un numero di posti-letto che in ogni caso non puo' essere inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine. La divisione e' composta da 2 o piu' sezioni e comprende non meno di 50 e non piu' di 100 posti-letto. Negli stessi ospedali le divisioni di specialita' possono comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non puo' essere inferiore a trenta. I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno un numero che, comunque, non puo' essere superiore a quello previsto per le sezioni di specialita'.

Testo in vigore dal 12 marzo 1968 al 20 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art36 · fonte su Normattiva