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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.

[2]Per le violazioni delle norme della presente legge e delle norme che saranno emanate ai sensi del comma precedente, potra' essere comminata a carico del datore di lavoro la pena dell'ammenda in misura da L. 20 a L. 200 per ogni dipendente nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

[3]L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le L. 10.000.

Testo in vigore dal 14 giugno 1943 al 28 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1943-04-12;455~art16 · fonte del testo