Art. 18 — COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233
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L'assicurazione di cui alla presente legge ha per oggetto il conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia ed invalidita' escluse le pensioni ai superstiti ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati o dei pensionati, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo. Hanno diritto alla riversibilita' della pensione la vedova di eta' superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purche' non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nella impossibilita' di continuare l'attivita' abitualmente esercitata. Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di riversibilita' sono quelle stabilite nell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 638, convertito nella legge luglio 1939, n. 1272, modificato secondo l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Testo in vigore dal 11 novembre 1957 al 27 febbraio 1975
