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Il notificante di cui all'articolo 1 deve:

  • a)scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
  • b)presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresi' apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
  • c)presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890. (( Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge puo' anche servirsi delle procedure informatiche, gia' disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dai testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:
  • a)il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;
  • b)l' ufficio pestale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezza del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;
  • c)su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale da conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto. ))

Testo in vigore dal 29 dicembre 2005 al 1 gennaio 2012

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4451/2026

    27 febbraio 2026
    • PROCEDIMENTO CIVILE
    • NOTIFICAZIONE

    In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del 64 <!-- pag. 65 --> tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).

    Art. 3 · Art. 156 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24107/2025

    28 agosto 2025
    • IMPUGNAZIONI CIVILI
    • APPELLO

    Nel caso in cui l'appellato si sia costituito, l'omessa prova della notifica telematica dell'appello non ne comporta l'improcedibilità, determinandosi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, nonostante la costituzione dell'appellato, aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione sul presupposto che l'appellante aveva depositato la relazione di notificazione ex art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 priva degli allegati contenenti le ricevute di accettazione e consegna).

    Art. 3 · Art. 9 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali · Art. 221 rilancio · Art. 156 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24035/2025

    27 agosto 2025
    • IMPUGNAZIONI CIVILI
    • CASSAZIONE (RICORSO PER)

    In tema di ricorso per cassazione, nel caso di avvenuta notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata, il deposito di copia stampata della relazione di notificazione non può surrogare, ai fini dell'art. 369 c.p.c., la mancata produzione (anche in copia cartacea) del messaggio di inoltro in via telematica della sentenza medesima, in quanto non documenta il fatto processuale dichiarato dal ricorrente, ovvero l'avvenuta notifica della stessa in un determinato giorno, con conseguente improcedibilità del ricorso.

    Art. 3 · Art. 369 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art3 · fonte su Normattiva