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L'autorita' di pubblica sicurezza puo' sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1989 al 26 febbraio 1995

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 144/1997

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., l'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche), come sost. dall'art. 1 l. 24 febbraio 1995 n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per l'indagini preliminari, in quanto -posto che l'adozione, nella disposizione impugnata, del modello della convalida non impone necessariamente di assegnare al procedimento le medesime garanzie previste per la convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria; che il provvedimento di convalida del g.i.p. nell'ipotesi in questione ha portata e conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del destinatario, rispetto a quelle delle anzidette misure pre-cautelari; e che, nella fattispecie 'de qua' la necessità di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerità nell'applicazione della misura, condizione, questa, necessaria, perché la misura stessa possa rivelarsi efficace, si' da giustificare, in un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso cui possa esplicarsi il contraddittorio- per superare il dubbio di costituzionalità che la disciplina può ingenerare, è sufficiente prevedere un mezzo di effettiva conoscenza, da parte dell'interessato, di quanto allo stesso è consentito. - S. nn. 27/1959, 74/1968, 48/1994, 160/1995, 143/1996 e 193/1996. red.: Di Palma

    Art. 6 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)) · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717

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  • Sentenza n. 512/2002

    Questione infondata
    4 dicembre 2002

    Il provvedimento di comparizione presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, irrogato al soggetto cui sia stato vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive medesime, è atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto obbligato secondo una autonoma valutazione del questore, sicché esso rientra a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 della Costituzione, sia per quanto concerne l'obbligo di motivazione dell'autorità amministrativa (sul piano della necessità ed urgenza e sul piano dell'adeguatezza del contenuto) sia per quanto concerne la verifica delle richieste condizioni da parte dell'autorità giudiziaria in sede di convalida. Non é, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sollevata, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione sull'erroneo assunto che l'adozione della misura di comparizione non sia subordinata alla verifica della sussistenza eccezionale necessità ed urgenza.

    Art. 13 cost. · Art. 6 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))

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  • Ordinanza n. 454/2002

    Altra decisione
    12 novembre 2002

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini alla luce della sopravvenuta modificazione della disposizione impugnata - avvenuta, peraltro, nel senso auspicato dal rimettente stesso - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (quale modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336), censurato, per violazione degli artt. 31 e 136 della Costituzione, in quanto non attribuisce al tribunale dei minorenni la competenza alla convalida dei provvedimenti emessi dal questore a carico di minori, autori di violenze nel corso di competizioni sportive.

    Art. 31 cost. · Art. 136 cost. · Art. 6 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)) · Art. 1 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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  6. 18 ottobre 2005 — 6 aprile 2007per un anno
  7. 25 aprile 2003 — 18 ottobre 2005per 2 anni
  8. 21 ottobre 2001 — 25 aprile 2003per un anno
  9. 29 maggio 1997 — 21 ottobre 2001per 4 anni
  10. 16 maggio 1996 — 29 maggio 1997per un anno
  11. 26 febbraio 1995 — 16 maggio 1996per un anno
  12. 18 dicembre 1989 — 26 febbraio 1995testo originarioper 5 anni

urn:nir:stato:legge:1989-12-13;401~art6 · fonte su Normattiva