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Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. Alle persone alle quali e' notificato il divieto di cui al comma 1, il questore puo' prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed e' comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non e' disposta nelle quarantotto ore successive. 4 5 Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate. Con la sentenza di condanna il giudice puo' disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo' autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1996, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 febbraio 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di eta' ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziche' al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio."

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1997, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari."

Testo in vigore dal 29 maggio 1997 al 21 ottobre 2001

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 144/1997

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., l'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche), come sost. dall'art. 1 l. 24 febbraio 1995 n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per l'indagini preliminari, in quanto -posto che l'adozione, nella disposizione impugnata, del modello della convalida non impone necessariamente di assegnare al procedimento le medesime garanzie previste per la convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria; che il provvedimento di convalida del g.i.p. nell'ipotesi in questione ha portata e conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del destinatario, rispetto a quelle delle anzidette misure pre-cautelari; e che, nella fattispecie 'de qua' la necessità di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerità nell'applicazione della misura, condizione, questa, necessaria, perché la misura stessa possa rivelarsi efficace, si' da giustificare, in un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso cui possa esplicarsi il contraddittorio- per superare il dubbio di costituzionalità che la disciplina può ingenerare, è sufficiente prevedere un mezzo di effettiva conoscenza, da parte dell'interessato, di quanto allo stesso è consentito. - S. nn. 27/1959, 74/1968, 48/1994, 160/1995, 143/1996 e 193/1996. red.: Di Palma

    Art. 6 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)) · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 512/2002

    Questione infondata
    4 dicembre 2002

    Il provvedimento di comparizione presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, irrogato al soggetto cui sia stato vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive medesime, è atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto obbligato secondo una autonoma valutazione del questore, sicché esso rientra a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 della Costituzione, sia per quanto concerne l'obbligo di motivazione dell'autorità amministrativa (sul piano della necessità ed urgenza e sul piano dell'adeguatezza del contenuto) sia per quanto concerne la verifica delle richieste condizioni da parte dell'autorità giudiziaria in sede di convalida. Non é, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sollevata, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione sull'erroneo assunto che l'adozione della misura di comparizione non sia subordinata alla verifica della sussistenza eccezionale necessità ed urgenza.

    Art. 13 cost. · Art. 6 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 454/2002

    Altra decisione
    12 novembre 2002

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini alla luce della sopravvenuta modificazione della disposizione impugnata - avvenuta, peraltro, nel senso auspicato dal rimettente stesso - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (quale modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336), censurato, per violazione degli artt. 31 e 136 della Costituzione, in quanto non attribuisce al tribunale dei minorenni la competenza alla convalida dei provvedimenti emessi dal questore a carico di minori, autori di violenze nel corso di competizioni sportive.

    Art. 31 cost. · Art. 136 cost. · Art. 6 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)) · Art. 1 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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  5. 6 aprile 2007 — 22 ottobre 2014per 8 anni
  6. 18 ottobre 2005 — 6 aprile 2007per un anno
  7. 25 aprile 2003 — 18 ottobre 2005per 2 anni
  8. 21 ottobre 2001 — 25 aprile 2003per un anno
  9. 29 maggio 1997 — 21 ottobre 2001per 4 anni
  10. 16 maggio 1996 — 29 maggio 1997per un anno
  11. 26 febbraio 1995 — 16 maggio 1996per un anno
  12. 18 dicembre 1989 — 26 febbraio 1995testo originarioper 5 anni

urn:nir:stato:legge:1989-12-13;401~art6 · fonte su Normattiva