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Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1992 al 21 marzo 1993

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 353/1995

    Questione infondata
    21 luglio 1995

    Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione, sul rilievo che il tenore delle disposizioni in oggetto non impone affatto la lettura ad esse data nell'impugnarle. - S. n. 115/1994. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.

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  • Ordinanza n. 409/1994

    Questione infondata
    28 novembre 1994

    Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione, dovendosi escludere che in base alle disposizioni impugnate possa negarsi la qualificazione di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura. - S. n. 115/1994. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 101 cost. · Art. 13 Interventi urgenti in materia di finanza pubblica

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  • Sentenza n. 115/1994

    Questione infondata
    31 marzo 1994

    Non può la Corte decidere nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione e nella parte in cui non estendeva alle UU.SS.LL. l'ivi prevista esenzione di taluni enti pubblici da oneri previdenziali e assistenziali per l'esecuzione di contratti d'opera o per prestazioni professionali da essi stipulati. La questione è stata infatti sollevata dopo l'entrata in vigore della disposizione modificativa di cui all'art. 6 bis del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, che ha esteso l'applicabilità della norma impugnata anche a "gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziali e le istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale". (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 13, commi uno e due, legge 23 dicembre 1992, n. 498). red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art13 · fonte su Normattiva