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Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1992 al 21 marzo 1993
