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Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed e' composto di sette membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanita', uno dal Ministro del tesoro, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il Comitato dura in carica cinque anni ed attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della societa' per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5. I membri del Comitato sono posti, se dipendenti da amministrazioni dello Stato, fuori dal ruolo per il tempo necessario all'esercizio del loro mandato. Il Comitato si avvale delle strutture amministrative e tecniche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche', per la valutazione e il monitoraggio dei progetti, di un gruppo di tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Presso lo stesso Comitato puo' essere comandato personale dipendente dallo Stato, da enti pubblici, anche economici, o da societa' a prevalente partecipazione pubblica, in numero non superiore a dieci unita' complessive.
Testo in vigore dal 28 aprile 1990 al 21 marzo 1991
