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Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed e' composto di sette membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanita', uno dal Ministro del tesoro, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il Comitato dura in carica cinque anni ed attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della societa' per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5. (( 1)) I membri del Comitato sono posti, se dipendenti da amministrazioni dello Stato, fuori dal ruolo per il tempo necessario all'esercizio del loro mandato. Il Comitato si avvale delle strutture amministrative e tecniche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche', per la valutazione e il monitoraggio dei progetti, di un gruppo di tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Presso lo stesso Comitato puo' essere comandato personale dipendente dallo Stato, da enti pubblici, anche economici, o da societa' a prevalente partecipazione pubblica, in numero non superiore a dieci unita' complessive.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-15 marzo 1991, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 20/03/1991, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della L. 9 aprile 1990, n. 87 nella parte in cui prevede che il Comitato "attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della societa' per azioni costituita ai sensi dell'art. 5

Testo in vigore dal 21 marzo 1991 al 14 agosto 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 116/1991

    Illegittimità dichiarata
    15 marzo 1991

    Una legge statale, che intenda provvedere alla definizione di un sistema compiuto di programmazione settoriale di livello nazionale in materia agricola e forestale, può procedere alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione centrale, di un organo speciale a composizione mista (nella specie, di un Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico), investito della verifica della situazione del settore e della conseguente redazione di un programma di intervento, amministrativo e finanziario, coordinato con altri strumenti programmatori di portata più ampia e destinato a porre principi e criteri direttivi di carattere generale, relativi al settore. Ne' sul piano costituzionale sussistono, in linea di principio, ostacoli al fatto che l'organo speciale possa avvalersi di un fondo, provvisto di una specifica dotazione, cui risulti affidato il compito, connesso all'attività di programmazione, di interventi aggiuntivi di interesse nazionale nelle materie spettanti alla competenza regionale o provinciale ovvero che allo stesso organo possa essere affiancata una struttura operativa di natura privata (società per azioni a prevalente partecipazione statale), destinata a operare nel mercato con gli strumenti propri del diritto privato. In tutte queste ipotesi non sussistono, pertanto, violazioni delle competenze attribuite alle Regioni o alle Province autonome in materia agricola e forestale, in quanto è il potere di autoorganizzazione dello Stato che viene in gioco e che consente al legislatore nazionale di adottare le forme e gli strumenti ritenuti più appropriati ai fini dell'esercizio di una competenza statale di programmazione o del perseguimento di un interesse che investe il livello nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21; 9, nn. 3 e 8; 16; 69 e ss. e 104, comma primo, dello Statuto speciale del Trentino A.A. e delle relative norme di attuazione, degli artt. 1, 3 e 5 legge 9 aprile 1990 n. 87).

    Art. 4 Interventi urgenti per la zootecnia · Art. 3 Interventi urgenti per la zootecnia · Art. 1 Interventi urgenti per la zootecnia · Art. 2 Interventi urgenti per la zootecnia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;87~art3 · fonte su Normattiva