Art. 3 — Facilitazioni per l'acquisizione di immobili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1991 al 1 giugno 1995. Leggi il testo vigente →
Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, e' sospesa. La sospensione non si applica nei casi di documentate necessita' del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonche' nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61; in tutti questi casi si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine e' prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore puo' esercitare il diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il comune nel cui territorio e' ubicato l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni, modalita' e termini, qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; a tal fine, la comunicazione del locatore, di cui all'articolo 38, commi primo e secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato. Ai trasferimenti di proprieta' degli immobili di cui al presente comma si applicano altresi le disposizioni di cui all'articolo 39 della citata legge n. 392 del 1978. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia e' assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorita' a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.
Testo in vigore dal 14 novembre 1991 al 1 giugno 1995
