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Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I membri della Commissione amministratrice della Cassa del notariato scadono contemporaneamente al Consiglio nazionale, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. I componenti del Consiglio nazionale e i membri della Commissione amministratrice possono essere rieletti. Quando per qualsiasi causa prima della scadenza del triennio venga a mancare oltre la meta' dei componenti del Consiglio nazionale, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio. I membri della Commissione amministratrice della Cassa, che per qualsiasi causa vengano a cessare anzitempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti, mediante nuova elezione.

Testo in vigore dal 31 agosto 1949 al 3 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;577~art7 · fonte del testo