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Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I membri della Commissione amministratrice della Cassa del notariato scadono contemporaneamente al Consiglio nazionale, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. I componenti del Consiglio nazionale e i membri della Commissione amministratrice possono essere rieletti. ((Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 8. Colui che e' eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, pero', venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la meta' dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo restera' in carica fino all'insediamento del Consiglio che sara' eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio)). I membri della Commissione amministratrice della Cassa, che per qualsiasi causa vengano a cessare anzitempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti, mediante nuova elezione.
Testo in vigore dal 3 marzo 1956 al 8 agosto 1991
