Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1956 al 8 agosto 1991. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I membri della Commissione amministratrice della Cassa del notariato scadono contemporaneamente al Consiglio nazionale, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. I componenti del Consiglio nazionale e i membri della Commissione amministratrice possono essere rieletti. ((Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 8. Colui che e' eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, pero', venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la meta' dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo restera' in carica fino all'insediamento del Consiglio che sara' eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio)). I membri della Commissione amministratrice della Cassa, che per qualsiasi causa vengano a cessare anzitempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti, mediante nuova elezione.

Testo in vigore dal 3 marzo 1956 al 8 agosto 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1956

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1949 al 3 marzo 1956. 4 parole tolte, 92 parole aggiunte.

… nazionale e i membri della Commissione amministratrice possono essere rieletti. Quando per qualsiasi causaaggiunto: , anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio tolto: venga a mancareaggiunto: , venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 8. Colui che e' eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, pero', venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la meta' dei componenti del Consiglio tolto: nazionale, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio aggiunto: e questo restera' in carica fino all'insediamento del Consiglio che sara' eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio. I membri della Commissione amministratrice della Cassa, che per qualsiasi causa vengano a cessare anzitempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti, mediante nuova elezione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;577~art7 · fonte del testo