Art. 13 — Notificazione degli atti
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(( (( Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, nonche' i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza. ))
Testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 2 gennaio 2000
