Istituzione del giudice di pace

Art. 13 — Notificazione degli atti

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Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il giudice di pace o, ove esista, il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace, dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite, nel luogo ove l'atto deve essere notificato, dai messi di conciliazione di cui all'articolo 51.

Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 10 dicembre 1994

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