Istituzione del giudice di pace
Art. 35 — (Delega al Governo in materia penale). 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38
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Testo in vigore dal 27 dicembre 1992 al 30 dicembre 1999
