Art. 35 — (Delega al Governo in materia penale). 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38
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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38.
Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 27 dicembre 1992
