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In attuazione del piano generale indicato nell'art. 1 il Magistrato per il Po forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato graduandole secondo l'ordine di priorita' da dare alla loro esecuzione. I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. ((Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi preveduti dal comma precedente, i progetti per lavori, forniture o prestazioni fino all'importo di lire 50 milioni e provvede, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Quando l'importo dei lavori superi i 100 milioni ed all'esecuzione si intenda, provvedere in economia, mediante appalto a trattativa privata ovvero con il sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale)). Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, e sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresi', nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite d'importo e' elevato a lire 50 milioni. Ai decreti del presidente del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 16 aprile 1964

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 14 novembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1958 al 14 novembre 1962. 31 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi tolto: di cui al aggiunto: preveduti dal comma precedente, i progetti per lavori, forniture tolto: e aggiunto: o prestazioni fino all'importo di tolto: 300 milioni di lire aggiunto: lire 50 milioni e provvede, ove occorra, tolto: alla approvazione dei contratti o aggiunto: all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. tolto: Copia dei relativi atti e' trasmessa, entro quindici giorni, al Ministro. Quando, tuttavia, aggiunto: Quando l'importo dei lavori superi i 100 milioni tolto: di lire ed all'esecuzione si intendaaggiunto: , provvedere in economia, tolto: ovvero mediante appalto a trattativa privata tolto: o col aggiunto: ovvero con il sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale. Il presidente del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art5 · fonte del testo