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In attuazione del piano indicato nell'art. 1, il Magistrato per il Po, sentiti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato e gradua le opere comprese nei programmi secondo l'ordine di priorita' da dare all'esecuzione delle stesse. I programmi, dopo l'esame del Comitato tecnicoamministrativo del Magistrato, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Magistrato per il Po stabilisce altresi' le direttive e i criteri tecnici cui debbono essere informati i lavori nonche' l'ordine di precedenza di essi; esercita l'Alta sorveglianza sulla loro esecuzione, su tutto quanto ha attinenza alla difesa delle acque e alla loro utilizzazione e sulla polizia idraulica.

Testo in vigore dal 27 luglio 1956 al 18 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art5 · fonte del testo