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((In attuazione del piano generale indicato nell'art. 1 il Magistrato per il Po forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato graduandole secondo l'ordine di priorita' da dare alla loro esecuzione. I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi di cui al comma precedente, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire e provvede, ove occorra, alla approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti e' trasmessa, entro quindici giorni, al Ministro. Quando, tuttavia, l'importo dei lavori superi i 100 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia, ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale. Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, e sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresi', nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite d'importo e' elevato a lire 50 milioni. Ai decreti del presidente del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534)).

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 14 novembre 1962

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Che cosa è cambiato dal 18 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1956 al 18 aprile 1958. 74 parole tolte, 189 parole aggiunte.

In attuazione del piano aggiunto: generale indicato nell'art. 1tolto: , il Magistrato per il Potolto: , sentiti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato tolto: e gradua le opere comprese nei programmi aggiunto: graduandole secondo l'ordine di priorita' da dare tolto: all'esecuzione delle stesse aggiunto: alla loro esecuzione. I programmitolto: , dopo l'esame del Comitato tecnicoamministrativo del Magistrato, sono sottoposti all'approvazione aggiunto: annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e tolto: per le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il aggiunto: presidente del Magistrato per il Po tolto: stabilisce altresi' le direttive e i criteri tecnici cui debbono essere informati i lavori nonche' l'ordine di precedenza di essi; esercita l'Alta sorveglianza sulla loro esecuzione, su tutto quanto ha attinenza alla difesa delle acque e alla loro utilizzazione e sulla polizia idraulicaaggiunto: , con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi di cui al comma precedente, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire e provvede, ove occorra, alla approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti e' trasmessa, entro quindici giorni, al Ministro. Quando, tuttavia, l'importo dei lavori superi i 100 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia, ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale. Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, e sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresi', nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite d'importo e' elevato a lire 50 milioni. Ai decreti del presidente del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art5 · fonte del testo