Art. 11 — Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione
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La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 ovvero dell'accertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione e' pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti dall'articolo 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.
Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001
