Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 11 — Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione

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La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 ovvero dell'accertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione e' pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti dall'articolo 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 marzo 2001, n. 134

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La L. 29 marzo 2001, n. 134, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che prima dell'art. 1 e' inserita la rubrica "Capo I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI".

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art11 · fonte su Normattiva