Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 15 — Ammissione al patrocinio in altri casi

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Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonche' nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreche' l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi e', a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorita' giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.

Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/1998

    Questione infondata
    23 aprile 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui, a parere del giudice 'a quò, non prevede il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto è errata la premessa dalla quale muove il rimettente. Invero, la norma censurata non impone espressamente di escludere l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di conversione di pene pecuniarie davanti al magistrato di sorveglianza; pertanto, l'art. 24 Cost. induce a ritenerlo senz'altro ammissibile sulla semplice constatazione che in tale procedimento è richiesta, dall'art. 678 cod. proc. pen. attraverso il rinvio alle disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione (art. 666), la presenza del difensore. - Cfr. S. n. 144/1992. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 15 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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