Art. 15 — Ammissione al patrocinio in altri casi
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Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonche' nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreche' l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi e', a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorita' giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.
Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001
