Art. 15 — Ammissione al patrocinio in altri casi
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Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonche' nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreche' l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi e', a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorita' giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 marzo 2001, n. 134
5La L. 29 marzo 2001, n. 134, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che prima dell'art. 1 e' inserita la rubrica "Capo I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI".
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
