Art. 9 — Nomina del difensore
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento. ((1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato puo' nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza))
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
