Non è fondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione, la questione di legittimità dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui impone agli imputati non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento. La restrizione territoriale, prevista dalla disposizioen denunciata (che resta ferma anche nel vigore della sopravvenuta legge 24 febbraio 1997 n. 27 che ha abolito l'albo dei procuratori legali), non è, infatti, irragionevole, rappresentando uno dei possibili modi di contemperamento del principio di eguaglianza e della garanzia della difesa - che non è, comunque, compromessa, per l'esistenza, all'interno di ognuno dei distretti di Corte di appello, di una ampia possibilità di scelta del difensore tra i numerosi avvocati ivi esercenti - con altre esigenze, parimenti meritevoli di considerazione, tra cui, in particolare, quelle di bilancio dello Stato.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti